giustizia

Sospensione del procedimento con messa alla prova (l. 67/2014)

La Fondazione don Fausto Resmini offre l’opportunità di accedere ai benefici dell’istituto della “messa alla prova” attraverso diversi percorsi e progetti che vanno a costituire le basi del programma di trattamento. 
 
 
La legge n. 67 del 2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. La messa alla prova consiste – in estrema sintesi – nello svolgimento, sotto la supervisione dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), di condotte dirette a riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nel risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa, nella mediazione con la vittima del reato, nell’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale, nella prestazione di lavori di pubblica utilità per enti pubblici anche locali e per enti privati di assistenza socio sanitaria e di volontariato. 
Il programma di trattamento costituisce l’elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall’UEPE competente per territorio, su formale richiesta dell’interessato e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata. La misura può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. 
L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato. L’esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento. 

Affidamento in prova al servizio sociale

La Fondazione don Resmini, di concerto con l’UEPE, offre la possibilità di usufruire del beneficio dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale attraverso l’organizzazione di specifici progetti di reinserimento propedeutici al programma di trattamento. 
 
L’affidamento in prova al servizio sociale è una sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata.
L’applicazione dell’affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l’istituzione carceraria e dall’altro comporta l’instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’UEPE.
 A questo fine viene elaborato un programma di trattamento individuale, che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.
 L’esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale. Questa misura viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza competente. 
All’affidato che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

Lavori di pubblica utilità

 La Fondazione don Fausto Resmini ha sottoscritto regolare convenzione con il Tribunale di Bergamo consentendo così la possibilità a chi ne fa richiesta, previo colloquio con il referente, di svolgere attività socialmente utile all’interno della Comunità don L. Milani di Sorisole. 
 
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate (UEPE e Forze di Polizia) di svolgere le attività di verifica. 
Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. 

Attualmente trova applicazione anche: 
nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992; 
nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; 
come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 – bis  del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67; 
congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi  dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67,  ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione; 
come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 – bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale


L’Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati. L’Ufficio concorda con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita.